Se a seguito del sinistro dovesse verificarsi l’evento morte l’assicurazione dovrà risarcire chiunque sia legato da un solido e duraturo legame affettivo anche se non è un familiare o convivente.
Il legislatore riconosce il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale a tutti i prossimi congiunti ossia: coniuge, figli, genitori fratelli e sorelle anche non conviventi.
La sussistenza del danno non patrimoniale è sorretta dalla presunzione iuris tantum anche se è sempre opportuno, offrire la prova – in concreto – dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Si, ma deve dimostrare uno stabile legame affettivo con il convivente deceduto. In questo modo potrà desumersi una grave alterazione delle proprie condizioni esistenziali. Sulla configurabilità dell’esistenza della convivenza si è espressa Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che si configura qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Esiste la possibilità per parenti meno prossimi, nonni, nipoti cognati e zii di richiedere il risarcimento a patto che venga documentata e dimostrata una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto.
(A) patrimoniali (B) non patrimoniali.
A) I danni patrimoniali
Il danno emergente ossia tutte le spese che vanno a depauperare il patrimonio della vittima e che sono inevitabilmente affrontate dalla famiglia (es. spese funerarie, spese mediche ante morte ecc.)
Il lucro cessante è quello che consegue alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
Il danno è maggiormente difficile da dimostrare in quanto l’onere della prova è molto rigoroso. E’ necessario provare una stabile contribuzione del defunto in proprio favore od a favore del bilancio familiare richiede l’accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto a mancare.
B) I danni non patrimoniali:
Sono i danni derivanti per la sofferenza e il turbamento sopportati dai congiunti in seguito alla morte della vittima.
Occorre sottolineare che la risarcibilità del danno tanatologico, che rappresenta il danno derivante nella perdita del bene vita, è molto dibattuta in giurisprudenza e tendenzialmente se ne esclude il ristoro essendo il bene vita fruibile solo dal titolare.
Invece i danni non patrimoniali risarcibili sono:
iure hereditatis: rappresenta la liquidazione del danno biologico in favore degli eredi della vittima a condizione che dall’evento dannoso alla morte sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento di tale danno. In altre parole raffigura il risarcimento spettante alla vittima che, di rimbalzo, viene destinato agli eredi del defunto.
iure proprio: Danni esistenziali e/o da perdita parentale. Rappresentano quei danni subiti dai prossimi congiunti a seguito dell’evento morte. Hanno natura non patrimoniale come il danno biologico cui si lega strettamente in virtù del fatto che tanto più grave è l’entità delle lesioni psicofisiche tanto più grave è la commozione, inquietudine, dolore patiti dai congiunti. Per tale motivo nella valutazione dell’entità del risarcimento si tiene conto di fattori specifici attinenti o alla vittima (età, handicap, patologie preesistenti, condizione di figlio unico) o ai congiunti della stessa (possibilità di avere altri figli, condizione di orfano di entrambe i genitori)
Il Danno Terminale: Viene liquidato nella sola ipotesi in cui le lesioni mortali alla vittima non determinino la morte nell’immediato ma intervenga ad un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni stesse.
Il danno del nascituro: ovvero sia quella circostanza nella quale la vittima del sinistro stradale fosse in attesa di un figlio e, allo stesso, può essere liquidato un risarcimento per perdita economica e affettiva.