Sinistri mortali

Risarcimento in seguito a Sinistri mortali

Se a seguito del sinistro dovesse verificarsi l’evento morte l’assicurazione dovrà risarcire chiunque sia legato da un solido e duraturo legame affettivo anche se non è un familiare o convivente.
Il legislatore riconosce il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale a tutti i prossimi congiunti ossia: coniuge, figli, genitori fratelli e sorelle anche non conviventi.

E’ necessario provare qualcosa?

La sussistenza del danno non patrimoniale è sorretta dalla presunzione iuris tantum anche se è sempre opportuno, offrire la prova – in concreto – dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Il convivente ha diritto ad essere risarcito?

Si, ma deve dimostrare uno stabile legame affettivo con il convivente deceduto. In questo modo potrà desumersi una grave alterazione delle proprie condizioni esistenziali. Sulla configurabilità dell’esistenza della convivenza si è espressa Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che si configura qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Anche altri soggetti hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno da sinistro stradale mortale?

Esiste la possibilità per parenti meno prossimi, nonni, nipoti cognati e zii di richiedere il risarcimento a patto che venga documentata e dimostrata una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto.

i Danni Risarcibili in caso di morte a seguito di sinistro stradale sono:

(A) patrimoniali (B) non patrimoniali.

A) I danni patrimoniali
Il danno emergente ossia tutte le spese che vanno a depauperare il patrimonio della vittima e che sono inevitabilmente affrontate dalla famiglia (es. spese funerarie, spese mediche ante morte ecc.) Il lucro cessante è quello che consegue alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari. Il danno è maggiormente difficile da dimostrare in quanto l’onere della prova è molto rigoroso. E’ necessario provare una stabile contribuzione del defunto in proprio favore od a favore del bilancio familiare richiede l’accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto a mancare.

B) I danni non patrimoniali:
Sono i danni derivanti per la sofferenza e il turbamento sopportati dai congiunti in seguito alla morte della vittima. Occorre sottolineare che la risarcibilità del danno tanatologico, che rappresenta il danno derivante nella perdita del bene vita, è molto dibattuta in giurisprudenza e tendenzialmente se ne esclude il ristoro essendo il bene vita fruibile solo dal titolare. Invece i danni non patrimoniali risarcibili sono:
iure hereditatis: rappresenta la liquidazione del danno biologico in favore degli eredi della vittima a condizione che dall’evento dannoso alla morte sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento di tale danno. In altre parole raffigura il risarcimento spettante alla vittima che, di rimbalzo, viene destinato agli eredi del defunto.
iure proprio: Danni esistenziali e/o da perdita parentale. Rappresentano quei danni subiti dai prossimi congiunti a seguito dell’evento morte. Hanno natura non patrimoniale come il danno biologico cui si lega strettamente in virtù del fatto che tanto più grave è l’entità delle lesioni psicofisiche tanto più grave è la commozione, inquietudine, dolore patiti dai congiunti. Per tale motivo nella valutazione dell’entità del risarcimento si tiene conto di fattori specifici attinenti o alla vittima (età, handicap, patologie preesistenti, condizione di figlio unico) o ai congiunti della stessa (possibilità di avere altri figli, condizione di orfano di entrambe i genitori)
Il Danno Terminale: Viene liquidato nella sola ipotesi in cui le lesioni mortali alla vittima non determinino la morte nell’immediato ma intervenga ad un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni stesse.
Il danno del nascituro: ovvero sia quella circostanza nella quale la vittima del sinistro stradale fosse in attesa di un figlio e, allo stesso, può essere liquidato un risarcimento per perdita economica e affettiva.

Come ottenere il Risarcimento
In caso di sinistro mortale in cui sia responsabile, anche solo parzialmente, un soggetto terzo, i prossimi congiunti o gli aventi diritto hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Considerato che il sinistro mortale dà luogo all’attivazione sia della procedura civile che di quella penale, con riferimento a quest’ultima, risulta fondamentale per i prossimi congiunti, nella fase delle indagini preliminari, nominare i propri consulenti di parte al fine di espletare perizie medico legali (es. autopsia) o cinematiche finalizzate a determinare il nesso di causa tra incidente e decesso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.
Parallelamente sarà necessario mettere in mora la compagnia di assicurazioni di controparte al fine di attivare un dialogo tra la stessa e l’avvocato in rappresentanza degli aventi diritto al risarcimento. Questa fase rappresenterà l’inizio della trattativa per ottenere il risarcimento.
Tempi e Prescrizione
La domanda che molti si pongono è “entro quanto tempo posso richiedere il risarcimento del danno da sinistro stradale?”. Quindi parliamo di “termine prescrizionale” ossia dell’istituto giuridico che determina il termine entro il quale è possibile far valere un diritto. La regola generale stabilisce :“Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in 2 anni”. Però, la stessa norma prevede che questo termine venga esteso nel caso in cui, a seguito del sinistro stradale, il soggetto responsabile abbia commesso un reato (omicidio stradale ex art. 589 bis cp o lesioni personali gravi e gravissime ex art. 590 bis) allora, solo in questo caso, il termine prescrizionale applicabile è quello relativo al reato commesso.
Termini di prescrizione
  • Risarcimento danno da sinistro stradale: prescrizione: 2 anni
  • Omicidio stradale semplice: prescrizione 14 anni
  • Omicidio stradale con ebrezza > 1.5 g/l: prescrizione 24 anni
  • Omicidio stradale con ebrezza > 0,8 g/l < 1,5g/l: prescrizione 20 anni
  • Omicidio stradale su strada urbana con velocità doppia maggiore del limite consentito e > di 70 km/h: prescrizione 20 anni
  • Omicidio stradale su strada extraurbana superiore di 50 km/h al limite consentito: prescrizione 20 anni
  • Omicidio stradale a seguito di passaggio con semaforo rosso o contromano: prescrizione 20 anni
  • Omicidio stradale a seguito di inversione di marcia presso intersezioni, curve o dossi: prescrizione 20 anni
  • Omicidio stradale a seguito di sorpasso pedonale o striscia continua: prescrizione20 anni
  • Lesioni gravi: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravi, lesioni gravi con stato di ebrezza > 1,5 l/g e lesioni gravissime: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravissime con stato di ebrezza > 1,5g/l: prescrizione7 anni
  • Lesioni gravi e gravissime con stato di ebrezza > 0,8 l/g e > 1,5 l/g: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravi o gravissime con velocità su strade urbane doppia del consentito e > di 70 km/h: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravi o gravissime su strada extraurbana superiore di 50 km/h al limite consentito: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravi o gravissime a seguito di passaggio con semaforo rosso o contromano: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravi o gravissime a seguito di inversione di marcia presso intersezioni, curve o dossi: prescrizione 6 anni
  • Lesioni gravi o gravissime a seguito di sorpasso pedonale: prescrizione 6 anni
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